CEDIFOP

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le foto si riferiscono alle attività del CEDIFOP, nei vari livelli di addestramento

domenica 17 aprile 2016

La Legge Lentini (ex DDL 698) sulla subacquea industriale in Italia

di Manos Kouvakis

Con il voto del 12/04/2016 l’ex DDL 698 è stato trasformato nella Legge Lentini sulla subacquea industriale “Norme per il riconoscimento della professione e disciplina dei contenuti formativi per l’esercizio delle attività della subacquea industriale”. La Legge Lentini enumera tre livelli successivi a quello dell'attuale OTS (Operatore Tecnico Subacqueo) valido per attività in ambito portuale (DM 13.01.1979), di cui un il primo livello per l’INSHORE AIR DIVER e di un secondo e terzo livello per L’OFFSHORE DIVER (aria e saturazione) secondo gli standard didattici dall’International Diving Schools Association (IDSA), Associazione Internazionale di scuole che si occupano di subacquea industriale.

L’importanza della legge sta nel fatto che ad oggi, dal 1997, sono state presentate al parlamento nazionale ben 15 proposte legislative, con ben 5 proposte presentate durante la legislatura attuale, tre alla camera e 2 al Senato della repubblica, una di queste ricalca il percorso indicato dalla Legge Lentini, quello della proposta di legge dell’On.le D. BERGAMINI (Emilia Romagna) n. 2751: "Disciplina delle attività lavorative subacquee e iperbariche" (2751) (presentata il 26 novembre 2014, annunziata il 28 novembre 2014) dove a pagina 3 troviamo il seguente testo: 

 ... "Bisogna tenere conto che il mondo del lavoro e la situazione territoriale nei quali può operare la figura professionale del sommozzatore industriale vanno oltre i limiti regionali e nazionali e quindi, per sostenere la mobilità professionale delle persone, i percorsi formativi sviluppati nel settore devono seguire il percorso indicato dalle regole della formazione nel settore industriale. Mentre in Italia è l’Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) che declina le competenze necessarie dell’operatore che opera in ambito portuale ai fini dell’adozione di un piano didattico per una formazione adeguata, in ambito offshore questa formazione deve essere organizzata in coerenza con le tre tipologie di standard presenti in ambito internazionale:

1) gli standard formativi stabiliti dall’International Diving Schools Association (IDSA) che rappresenta l’unica associazione didattica nella subacquea industriale a livello internazionale, così come in ambito sportivo abbiamo diverse didattiche PADI, CMAS, SSI e altro. È interessante sottolineare che corsi formativi nazionali, come quelli provenienti dagli Stati Uniti d’America o dal Canada, fanno sempre riferimento alla didattica dell’IDSA che, a livello mondiale, ha elaborato delle regole per la formazione nel settore inshore e offshore in base a una più che quarantennale esperienza, desunta dalle scuole che aderiscono a tale Associazione a livello mondiale;

2) gli standard operativi (dall’International Marine Contractors Association (IMCA), applicabili nel cantiere (in essi rientra anche la citata normativa UNI 11366 sulla sicurezza e tutela della salute nelle attività subacquee ed iperbariche professionali al servizio dell’industria – procedure operative;

3) gli Standard di sicurezza dell’Health and Safety Executive (HSE) quali, per esempio, le norme HSE del Regno Unito. Solo la corretta applicazione di questi standard può garantire una maggiore spendibilità della qualifica del sommozzatore italiano a livello internazionale, riportando la categoria al livello che le spetta per la storia e per le competenze che la caratterizzano"...

Per il buon funzionamento di un cantiere offshore è intuitivo che le tre tipologie di standard devono coesistere. La legge Lentini lo dichiara già nel suo titolo: "Norme per il riconoscimento della professione e disciplina dei contenuti formativi per l’esercizio delle attività della subacquea industriale" affrontando la problematica di regolamentare gli Standard Formativi, lasciando gli Standard Operativi e gli Standard di Sicurezza, a quanto esiste attualmente in ambito Europeo ed Internazionale. 

Proprio qui, sulla formazione, interviene il testo della Legge Lentini approvata dall’assemblea regionale Siciliana per regolamentare la formazione degli operatori in un comparto in cui manca una normativa nazionale di riferimento. 

E proprio l’assenza di una disciplina dello Stato al riguardo ha, fino ad oggi, costituito un grande ostacolo per l’inserimento professionale degli operatori italiani della subacquea industriale. Un paradosso evidente per una regione insulare come la Sicilia, interessata dalla presenza di diversi impianti per l’estrazione, il trasporto e la raffinazione degli idrocarburi, di strutture portuali e di molteplici altre attività subacquee.

In passato ho dichiarato più volte, in diverse interviste, che il centro che rappresento, il CEDIFOP, poteva essere paragonato ad una scuola guida operante in un paese dove non esistevano le strade, visto che da diversi anni questi standard sono alla base del nostro addestramento, ora la Legge Lentini ha creato le strade dove finalmente poter camminare anche in Italia, nello stesso modo in cui questo avviene in tutte le altre parti del mondo.

La legge Lentini, in ogni suo articolo, descrive le strade nuove da seguire a partire dall'articolo n.1 dove specifica che la legge riguarda sia l'ambito inshore che l'offshore e lascia finalmente la classica figura dell'OTS (Operatore Tecnico Subacqueo) ad esercitare le competenze che la legislazione Italiana (DM 13/01/1079 e s.m.i.) gli attribuisce: Operatore in ambito portuale, ma non operatore fuori da tale ambito. Non a caso un documento della Capitaneria di Porto di Livorno del 2012, in risposta alle lamentele di alcuni OTS che si vedevano esclusi dai lavori sulla Costa Concordia, specificava che quei lavori erano FUORI DALL’AMBITO PORTUALE, quindi non potevano rientrare nei compiti degli OTS, che erano operatori per attività all’interno dei porti.

L’articolo 2 mette in evidenza i tre livelli che riguardano le attività fuori dall’ambito portuale, il primo riguarda l'INSHORE, mentre i successivi 2 riguardano l'OFFSHORE, ad aria e a saturazione. Volendo nessuna novità per l’Italia se consideriamo che ENI spa nei primi anni 90 parlava già di questi tre livelli, in diversi documenti, di cui l’ultimo “requisiti HSE per i lavoratori subacquei” del 05/agosto/2013. La profondità dei 30 metri è quella da cui si passa dalle immersioni dalla superficie (INSHORE) a immersioni con l’utilizzo di strumenti come basket, campana aperta o campana chiusa (Offshore), che poi a sua volta viene distinto in 2 livelli Offshore ad aria (fino ai – 50 metri) e offshore in saturazione (oltre i – 50 metri)

L’articolo 3 è il più importante, perché specifica come devono essere svolti i percorsi formativi, cioè con interventi formativi conformi nei contenuti agli standard internazionalmente riconosciuti, in riferimento ai tempi di immersione e di fondo e alle attività in acqua, dall’International Diving Schools Association (IDSA), ai controlli che devono essere effettuati per il rispetto di obblighi e requisiti generali in materia di salute, sicurezza ed ambiente (HSE), anche in conformità alle linee guida di International Marine Contractors Association (IMCA). Tre tipologie di standard (Formativi Sicurezza ed Operativi) racchiusi in poche righe ma importantissime, specialmente perché riconoscibili ai sensi della Direttiva 2005/36/CE sull’intero territorio comunitario.

L’articolo 4 tratta della creazione di un repertorio telematico presso il Dipartimento del Lavoro, dell’Impiego dell’Orientamento e dei Servizi ed Attività formative dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, promuove la pubblicazione, con riferimento EQF alla qualifica n. 6216 in raccordo con la Classificazione Internazionale delle professioni ISCO (International Standard Classification of Occupations) qualifica equivalente al numero 7.5.4.1 "Underwater divers"-, promuovendo la pubblicazione e l’aggiornamento sul proprio sito internet di un repertorio telematico dei soggetti formati, con il rilascio all’iscritto di una card nominativa corredata dei dati integrali di iscrizione. L'iscrizione al repertorio telematico deve essere in conformità a percorsi formativi secondo standards IDSA a cui fa riferimento all’articolo 3, comma 2, della Legge Lentini. 

Tutti coloro che hanno svolti corsi di formazione professionale secondo gli standard previsti dalla didattica IDSA con l'iscrizione al repertorio telematico della Regione Sicilia, potranno usufruire della CARD secondo il livello di qualifica (Inshore Air Diver, Offshore Air Diver -TOP UP e Offshore Sat Diver - Altofondale) riconoscibile ai sensi della Direttiva 2005/36/CE sull’intero territorio comunitario. 

Queste le dichiarazioni dell'Onorevole Lentini 
"Il provvedimento disciplina le attività formative per il conseguimento delle qualifiche internazionalmente riconosciute (senza in alcun modo intervenire sull’esercizio dell’attività professionale, di competenza statale) di inshore diver (sommozzatore abilitato ad interventi fino a 30 metri di profondità), di offshore air diver (“Top Up”, fino a 50 metri) e di offshore sat diver (altofondalista, fino a 200 metri con supporto di strumenti iperbarici). Tutti i percorsi di formazione dovranno svolgersi nel rigoroso rispetto degli standard fissati a livello internazionale dall’IDSA (l’associazione mondiale delle scuole per subacquei industriali) e delle norme a tutela della sicurezza, della salute e dell’ambiente (HSE). Al termine dei percorsi di formazione i ragazzi potranno far inserire il proprio nominativo nell’apposito repertorio telematico sul sito della Regione e riceveranno un’apposita card, che permetterà così alle aziende del settore di verificare le competenze, favorendo l’incontro fra domanda ed offerta di lavoro. I titoli conseguiti saranno inoltre effettivamente utilizzabili sul mercato del lavoro comunitario (riconoscimento ai sensi della Direttiva 2005/36) ed internazionale. L’intervento legislativo, inoltre, non prevede nessun nuovo onere per la Regione: i corsi potranno eventualmente essere finanziati coi fondi comunitari (FSE) o comunque operare in regime di libero mercato, fermo restando il controllo della Regione sull’effettività degli insegnamenti e dei tempi di immersione. Sono estremamente soddisfatto per l’approvazioni di un provvedimento che apre ai giovani siciliani nuove opportunità di lavoro in un settore di alta qualificazione e dinamico. Senza spendere fondi pubblici offriamo la possibilità, in una terra al centro del Mediterraneo, di concrete occasioni di lavoro ben remunerate in Sicilia ed altrove, nel settore petrolifero, portuale e delle installazioni marittime in genere. La Regione ha finalmente usato bene la propria autonomia per aiutare i siciliani ad inserirsi e competere nell’attività lavorativa in tutta Europa e nel mondo."

Ora, finalmente anche in Italia abbiamo un primo importante passaggio legislativo, che distingue gli OTS, come operatori in ambito portuale (DM 13.01.1979) dal resto degli operatori di questa categoria che operano in ambito inshore e offshore fuori dai porti, stabilendo per la prima volta in Italia un vero regolamento per la formazione, con criteri internazionali di altissima qualità previsti dalla didattica IDSA.

Un documentario, di circa 20', sul tema della legge Lentini (testi del giornalista Giulio Ambrosetti, speaker Marcello Mandreucci) è visionabile online qui: 



Il testo integrale della Legge Lentini è disponibile qui: http://www.cedifop.it/files/legge-Lentini.pdf

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