CEDIFOP

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le foto si riferiscono alle attività del CEDIFOP, nei vari livelli di addestramento

martedì 18 ottobre 2016

IMCA, IDSA: Lavoro e Formazione

di Manos Kouvakis

In ambito internazionale, nelle operazioni offshore, esistono tre tipologie di standard:
1) gli standard formativi stabiliti dall’International Diving Schools Association (IDSA) che rappresenta l’unica associazione didattica nella subacquea industriale a livello internazionale, così come in ambito sportivo abbiamo diverse didattiche PADI, CMAS, SSI e altre. È interessante sottolineare che corsi formativi nazionali, come quelli degli Stati Uniti d’America o del Canada, fanno sempre riferimento alla didattica dell’IDSA che, a livello mondiale, ha elaborato le regole per la formazione nel settore inshore e offshore in base a una più che quarantennale esperienza, desunta dalle scuole che aderiscono a tale Associazione a livello mondiale;

2) gli standard operativi, riconducibili all’International Marine Contractors Association (IMCA), applicabili nel cantiere (ad essi si rivolge anche la citata normativa UNI 11366 sulla sicurezza e tutela della salute nelle attività subacquee ed iperbariche professionali al servizio dell’industria – procedure operative);

3) gli Standard di sicurezza dell’Health and Safety Executive (HSE) quali, per esempio, le norme HSE del Regno Unito.
Solo la corretta applicazione di questi standard può garantire una maggiore spendibilità della qualifica del sommozzatore italiano a livello internazionale, riportando la categoria al livello che le spetta per la storia e per le competenze che la caratterizzano.

Standard distinti, ma interconnessi fra di loro, indispensabili per garantire il massimo di sicurezza e qualità nella gestione dei cantieri offshore in questo settore.

E’ molto importante sottolineare che IMCA e IDSA da sempre sono state associazioni complementari, nei settori che le distinguono.

In particolare, IMCA, nel suo documento “Reproducing the IMCA Logo” dice che:
“ Training and certification:
·        There are only four training courses for which IMCA offers approval/recognition – Trainee air diving supervisor, Trainee bell diving supervisor, Assistant life support technician and Diver medic. Each requires a training establishment to apply for approval then satisfactorily undergo an audit of its documentation, facilities and course. Once IMCA has confirmed approval/recognition such establishments may use the wording ‘IMCA Approved’ or ‘IMCA Recognised’ in relation to these specific courses only
·        No other courses are approved/recognised by IMCA and, therefore, no establishments should state ‘IMCA Approved’ or ‘IMCA Recognised’ in relation to any other course.”

Esso è il Documento con il quale IMCA stabilisce le sue competenze, come associazione di categoria che non si occupa di formazione, e infatti nessuno dei quattro corsi che fa può essere considerato come corso “bagnato”, ma come corso che può aiutare nella gestione del cantiere in superficie, inoltre in tale documento è chiarissimo il fatto che IMCA non vuole occuparsi della formazione dei commercial divers, siano essi formati per l’ambito portuale (OTS) o coloro che hanno una qualifica per operare negli ambienti inshore o offshore.

In generale IMCA è interessata solo all’ambito offshore, cioè dal momento in cui l’immersione dei divers si effettua con l’utilizzo di apparecchiature particolari tipo basket, campana aperta o campana chiusa, che sono dei veri o propri ascensori per aiutare la discesa, e soprattutto la risalita in sicurezza dei divers. Il settore offshore si distingue dal settore portuale o inshore, dove le immersioni si effettuano con l’ingresso del divers direttamente in acqua e l’utilizzo delle tecniche di scuba (fonte di aria limitata alla bombola sulle spalle) o surface (fonte di aria illimitata, che arriva dalla superficie tramite il cavo ombelicale). Nelle immersioni offshore, di interesse IMCA, le immersioni sono fatte, oltre che con l’utilizzo delle attrezzature descritte precedentemente, anche esclusivamente in surface, esso si divide in due categorie, l’offshore ad aria, che rientra nella categoria del “Basso fondale” (al quale fanno riferimento anche le immersioni in ambito portuale e inshore), ed ha la particolarità che i divers respirano aria comune (cioè gas composto da ossigeno e idrogeno) e l’offshore in saturazione, detto anche “alto fondale”, caratterizzato dall’uso di miscele respiratorie composte da ossigeno ed elio (eliox).

IMCA stila periodicamente, con cadenza annuale o biennale, un documento dove nella prima parte sono inseriti i paesi che in ambito internazionale hanno una legislazione specifica che regolamenta queste tipologie di immersione. Il documento più recente, che IMCA ha prodotto, è Information Note IMCA D 05/1505/15  (documento 05 del 2015). In questo documento IMCA, su tre fasce, stila un elenco di paesi che hanno una legislazione per l’offshore diving nel loro territorio.

Nella prima fascia, come offshore/basso fondale (cioè per profondità superiori ai – 30 ma fino ai – 50 metri ) troviamo sotto il titolo Surface-Supplied Diver Certificates, i seguenti paesi:  Australia,  Brasile, Canada, Francia, India, Norvegia, e nuova Zelanda, Olanda, Sud Africa, Svezia, Singapore, UK (tramite HSE-UK) e USA tramite TSA. Nella seconda fascia  come offshore/alto fondale (cioè per profondità superiori ai – 50 metri) troviamo sotto il titolo Closed Bell Divers Certificates: i seguenti paesi Australia,  Brasile, Canada, Francia, Norvegia, e nuova Zelanda, Olanda, Sud Africa, UK (tramite HSE-UK) e USA tramite ACDE.

Si nota la mancanza dell’Italia da questo elenco, perché la legislazione esistente fino a qualche mese fa si limitava a definire solo le attività degli OTS (ambito portuale) che non è di interesse dell’IMCA.

Per tutti gli altri paesi (Italia inclusa), IMCA ha delegato tre organizzazioni: Interdive e the National Hyperbaric Centre  che si trovano in UK e KB Associates che si trova a Singapore,  di recarsi, su richiesta, in uno qualsiasi dei paesi che non si trovano fra quelli elencati, per poter valutare il  rilascio delle certificazioni IMCA a divers che operano presso aziende che sono full contractors IMCA. Queste procedure sono definite da alcuni documenti  IMCA, dove vengono stabilite le regole da applicare, fra queste, ad esempio, solo le ditte full contractors IMCA che hanno dei dipendenti con grande esperienza offshore, ma che non provengono da uno dei paesi elencati nel documento D05-15, possono richiedere la visita di uno dei tre organismi. Imca sottolinea che non vuole assumere un ruolo di valutatore di subacquei esperti, e non si propone come tale. IMCA ritiene che questo tipo di approvazione debba rimanere compito dei governi o di agenzie approvate da governi come per esempio ACDE negli USA.

E’ interessante notare che queste tre organizzazioni sono tutte e tre Full Member IDSA come Specialist Diving Training, e che in un documento che IMCA ha rivolto a questi organismi dal titolo “Competence Assessment of Experienced Surface Supplied Divers” al paragrafo 7 specifica che esso deve essere eseguito secondo standard  IDSA: “The assessment should be based upon the IDSA standards – modules A (Preparatory), C (standard surface supply) and D (deep surface supply). “. Occorre inoltre sottolineare che anche l’organismo Americano ACDE (Association of Commercial Diving Educators)  indica gli standard IDSA obbligatori nei percorsi formativi.

Da tutto ciò si evidenzia un legame forte e inscindibile, ma anche con precisi confini nelle competenze, come avevamo accennato all’inizio, e cioè IMCA stabilisce gli standard operativi da applicare nei cantieri di lavoro, mentre IDSA stabilisce gli standard formativi da applicare durante i percorsi di formazione dei commercial divers.

Ecco allora, che in Italia, visto che la legislazione nazionale non ha avuto un'evoluzione normativa omogenea nella materia dal 1982 ad oggi, malgrado diversi disegni di legge siano stati presentati in entrambi i rami del Parlamento senza mai concludere il proprio iter parlamentare; è stata promulgata dal presidente della Regione Siciliana la legge regionale 21 aprile 2016, n. 7, recante "Disciplina dei contenuti formativi per l'esercizio delle attività della subacquea industriale", pubblicata sulla Gazzetta ufficiale regionale il 29 aprile successivo, della quale, nella riunione del Consiglio dei ministri n. 121 del 20 giugno 2016 si è deliberata la non impugnativa, che si occupa di chi opera  in acque marittime inshore ed offshore o interne", fuori dall'ambito portuale, e dove l’articolo 3.2 specifica che: “ Gli interventi di cui al comma 1 devono essere conformi nei contenuti agli standard internazionalmente riconosciuti, con riferimento ai tempi di immersione e di fondo ed alle attività in acqua, dall’International Diving Schools Association (IDSA), ai controlli che devono essere effettuati per il rispetto di obblighi e requisiti generali in materia di salute, sicurezza ed  mbiente (HSE), anche in conformità alle linee guida di International Marine Contractors Association (IMCA)”, mentre all'articolo 3, comma 5, specifichi che "I titoli rilasciati al termine dei percorsi formativi sono soggetti alle procedure e modalità di registrazione e vidimazione previste a livello generale per le attività di formazione professionale ai sensi della vigente disciplina e sono riconoscibili ai sensi della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 sull'intero territorio comunitario". Una interrogazione parlamentare la n° 4-06112, pubblicata il 14 luglio 2016, nella seduta n. 660 del senato della Repubblica Italiana, immediatamente dopo la pubblicazione della legge 07/2016 della regione Sicilia, stabilisce un importante collegamento fra la legge e le garanzie relative alla sicurezza dei lavoratori, già previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante il testo unico in materia di sicurezza sul lavoro, ed in particolare gli articoli 18, comma 1, lettera e), 36, comma 1, lettera a), e 37, comma 3; specificando che fuori dall’ambito portuale la formazione, che deve ricevere un lavoratore che opera nell’ambito della subacquea industriale, affinché si ottemperino i requisiti previsti dal decreto legislativo n 81 del 2008, non può fare riferimento al decreto ministeriale 13 gennaio 1979 che, all'art. 2 specifica "I sommozzatori in servizio locale esercitano la loro attività entro l'ambito del porto", ma alla legge regionale siciliana n. 7 del 2016 all'interno della quale vengono definiti i livelli di addestramento e di qualifica, con percorsi formativi minimi, che garantiscono ai lavoratori un idoneo livello di esperienza volto alla tutela sia del datore di lavoro in quanto gli garantisce un livello "minimo" di competenza affinché possa operare in sicurezza, sia alle istituzioni che attualmente espongono i lavoratori del settore a gravi rischi nello svolgimento del loro attività, di conseguenza, continua, attualmente, soltanto i lavoratori iscritti al repertorio telematico gestito dall'Assessorato per il lavoro della Regione Siciliana e in possesso della card del "commercial diver italiano" possono essere considerati idonei per effettuare un tipo di attività fuori dalle aree portuali.
Va anche considerato che in Italia la formazione è stata demandata alle regioni, e che la regione Sicilia è una regione autonoma che può fare riferimento al suo statuto,  originato da un accordo di origine "pattizia" fra lo Stato Italiano e la Sicilia, emanato con regio decreto da Re Umberto II il 15 maggio 1946 (quindi precedente la Costituzione della Repubblica Italiana, che lo ha recepito per intero con la legge costituzionale n. 2 del 1948), e diede vita alla Regione Siciliana prima ancora della nascita della Repubblica Italiana. Grazie allo Statuto autonomistico, la Regione Siciliana ha competenza esclusiva (cioè le leggi statali non hanno vigore nell'isola) su una serie di materie, tra cui anche la formazione professionale.
Grazie a questo, ora bisogna procedere affinché anche l’Italia, tramite la legge Regionale 07/2016, possa far parte di un futuro documento IMCA che andrà a sostituire il documento D05/15, inserendo nella prima fascia (basso fondale) la frase “Italia: Iscrizione al 2° livello del repertorio telematico della regione Sicilia” e nella seconda fascia (alto fondale) la frase “Italia: Iscrizione al 3° livello del repertorio telematico della regione Sicilia”. Una strada ancora da percorrere, ma che finalmente dopo 35 anni comincia a fare intravedere la luce dell’uscita dal quel buio tunnel in cui il commercial diver italiano è stato costretto a rimanere.


domenica 9 ottobre 2016

Meeting annuale dell'IDSA a Larnaca (Cipro)

(di Manos Kouvakis)

Si terrà, il 12 e 13 Ottobre 2016 a Larnaca (Cipro il 34 meeting annuale dell'IDSA (International Diving Schools Association), fondata nel 1982, alla quale aderiscono le più importanti Scuole Diving, a livello mondiale, dedite alla formazione di subacquei industriali.

Al meeting, parteciperà un rappresentante del Ministero dell'Energia della repubblica di Cipro, segno dell'attenzione dedicata all'iniziativa, si parlerà delle attività dell'associazione e dei possibili miglioramenti nel settore, del collegamento con le atre organizzazioni internazionali come EDTC - European Diving Technology Committee, il COFRAC - Comitato francese di accreditamento, dei rapporti con l'altra associazione internazionale IMCA - International Marine Contractors Association e dell' IDRCF – The International Diving Regulators and Certifiers Forum. Una parte rilevante avrà la discussione sull'introduzione degli standards dell'IDSA nella legge Siciliana 21 aprile 2016, n. 7. "Disciplina dei contenuti formativi per l’esercizio delle attività della subacquea industriale", con l'intervento del Chief Instructor del CEDIFOP Francesco Costantino. Si parlerà anche della possibilità di ospitare a Palermo il meeting IDSA n. 35 del 2017, candidatura già avanzata durante il meeting n. 33 del 2015 a Cork (Irlanda).

E’ un appuntamento annuale fisso per il CEDIFOP, sempre presente dal 2008 in poi, con l’interscambio di idee ed esperienze fra le scuole full member che aderiscono all’associazione, ma anche con tutti gli altri membri associati e affiliati che partecipano ai meeting per promuovere lo sviluppo di norme internazionali comuni di formazione nella subacquea industriale. Queste riunioni annuali hanno anche la finalità di cooperare e confrontarsi su questioni che possano migliorare le opportunità di inserimento lavorativo per i commercial diver formatisi nelle scuole aderenti all’associazione, ma anche fornire una guida alle aziende, fissando gli standard di immersione nelle varie profondità, migliorando la sicurezza e l’abilitazione dei Contractors a partecipare a bandi di gara oltre i confini nazionali in una situazione di parità.

Cedifop ha aderito all’associazione nel 2006, superando, fino ad oggi, una serie di audit internazionali è diventato full member (cioè abilitato al rilascio delle certificazioni IDSA dal 2009), mantiene ad oggi tale status e risulta essere l’unica scuola Italiana accreditata full member da questa associazione (in Italia fino al 2013 esistevano 2 scuole full member IDSA ma solo CEDIFOP ad oggi ha superato tutti gli audit internazionali che garantiscono la permanenza con tale status), mentre le altre scuole full member, sono in USA (1) ed Europa (10) di cui una sola in Italia, il CEDIFOP.

Ma anche in Italia CEDIFOP continua la sua presenza ai tavoli nazionali dove si parla di subacquea industriale, con la partecipazione al XXII congresso Nazionale della SIMSI (Società Italiana di Medicina Subacquea ed Iperbarica, che si svolgerà a Napoli dal 6 all'8 ottobre 2016 presso l'Hotel Royal Continental, con l'intervento del direttore del CEDIFOP Manos Kouvakis sabato 8 ottobre durante la sessione plenaria all'auditorium dal titolo " la legge 07/2016 sulla subacquea industriale in Sicilia" e sempre a Napoli, l'11 novembre 2016 al convegno AIAS "salute e sicurezza in ambiente marittimo e portuale" che si terrà presso l'aula magna dell'istituto A. Righi di Via J.F. Kennedy 112, è previsto anche un intervento del direttore del CEDIFOP Manos dal titolo "Subacquea industriale – lo stato dell’arte", anche in qualità di Coordinatore Prov. AIAS Palermo e Membro APC Mare AIAS.

mercoledì 5 ottobre 2016

La norma UNI 11366 e la Legge Regionale 07/2016

A differenza dagli altri Stati dell’Unione Europea, l’Italia non ha mai avuta una legislazione professionale che identifichi e tuteli la categoria degli operatori subacquei al servizio dell'industria, nei percorsi che riguardano la formazione, la funzionalità di un cantiere e la sicurezza.

Alcuni Decreti Ministeriali, che risalgono alla fine degli anni '70 e inizio anni '80, hanno regolamentato le attività svolte in ambito portuale, lasciando nel vuoto legislativo tutto quello che accade fuori dai porti Italiani, fatto che colloca l’Italia in una delle ultime posizioni, a livello legislativo, in un confronto europeo e internazionale, carenza sottolineata da una serie di incidenti mortali, verificatisi negli anni, e dovuti sicuramente alla mancanza di leggi e regole chiare sul modo di operare.

Per superare questo problema diverse capitanerie di porto, nel territorio nazionale, a partire dal 1992 ad oggi, hanno indirettamente espresso il loro disagio, emanando ordinanze specifiche che però hanno un effetto limitato, essendo applicate solo nel territorio di competenza e che, anche se dal punto di vista della sicurezza sono apprezzabili, penalizzano le ditte del loro comprensorio che, per mancanza di un’uguale legislazione nel territorio nazionale, sono surclassate dalla concorrenza sleale di chi opera senza gli stessi criteri di sicurezza a qualche chilometro di distanza, spesso ingigantendo il problema che si voleva risolvere.

Sono 15 i disegni di legge nel settore della subacquea industriale, presentati al parlamento nazionale dal 1997 ad oggi, dei quali ben 5 durante questa legislatura di cui 3 alla camera e 2 al senato, tentativi che in 19 anni non sono mai riusciti a finalizzarsi nell'approvazione di una legge che tuteli e difenda gli operatori del settore.

A venire incontro alle tante proposte di legge mai realizzate, UNI (www.uni.com ) un’associazione privata riconosciuta dallo Stato e dall’Unione Europea, che studia, elabora, approva e pubblica le norme tecniche volontarie - le cosiddette “norme UNI” - che svolge un’attività di normazione a livello nazionale, ed ha creato nel 2010 la norma UNI 11366 del 2010, dal titolo “Sicurezza e tutela della salute nelle attività subacquee ed iperbariche professionali al servizio dell'industria - procedure operative”

Ma bisogna sottolineare che una norma UNI, è semplicemente un documento che dice "come fare bene le cose", garantendo sicurezza, rispetto per l'ambiente e prestazioni certe, secondo lo stato dell'arte, e sono il risultato del lavoro di decine di migliaia di esperti in Italia e nel mondo. Le norme UNI sono caratterizzate dalla consensualità: devono essere approvate con il consenso di coloro che hanno partecipato ai lavori; democraticità: tutte le parti economico/sociali interessate possono partecipare ai lavori e, soprattutto, chiunque è messo in grado di formulare osservazioni sull'iter che precede l'approvazione finale; trasparenza: UNI segnala le tappe fondamentali dell'iter di approvazione di un progetto di norma, tenendo il progetto stesso a disposizione degli interessati; e volontarietà: le norme sono un riferimento che le parti interessate si impongono spontaneamente.

Spesso, tra la normazione tecnica e la legislazione esiste un rapporto stretto, a volte inevitabile, ma anche complesso. Se infatti l’applicazione delle norme tecniche non è di regola obbligatoria, quando queste vengono richiamate nei provvedimenti legislativi può intervenire un livello di cogenza, delimitato pur sempre dal contesto di riferimento.

Alla norma UNI 11366 “Sicurezza e tutela della salute nelle attività subacquee ed iperbariche professionali al servizio dell'industria”, ha fatto riferimento il presidente Monti nel Decreto Sviluppo del 2012 - articolo 21 – (Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, in materia di promozione degli investimenti offshore) - comma 3 "Le attività di cui all’articolo 53 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n.886, sono svolte secondo le norme vigenti, le regole di buona tecnica di cui alla norma UNI 11366". Questo passaggio fa riferimento al D.P.R. (Decreto del Presidente della Repubblica) 24 maggio 1979, n. 886 "Integrazione ed adeguamento delle norme di polizia delle miniere e delle cave, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, al fine di regolare le attività di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli Idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale” (GU n.114 del 26-4-1980 - Suppl. Ordinario), dove leggiamo al Capo VII “Impiego di Operatori Subacquei” Art. 53. Prescrizioni generali "Le prestazioni lavorative in immersione per il posizionamento della piattaforma, per l'ispezione e la manutenzione delle attrezzature sommerse o per lavori assimilabili, devono essere effettuate solamente da personale esperto e fisicamente idoneo, diretto da un responsabile di comprovata capacità, nel rispetto delle norme specifiche in materia e delle regole della buona tecnica...."; ma tale citazione non fa della norma UNI una “legge”, come spesso erroneamente si riporta sull’obbligatorietà dell’applicazione della normativa all’interno delle aree portuali o in ambito inshore, ecc; inoltre anche qui la parte dedicata alla formazione degli operatori rimane al margine della normativa stessa.

Essa rimane sempre una norma di carattere volontario nell’applicazione, mentre va sottolineato che il rapporto della norma con il Decreto Sviluppo del 2012, è delimitato, cosi come la legislazione attuale prevede, dal contesto di riferimento, e cioè "Integrazione ed adeguamento delle norme di polizia delle miniere e delle cave, al fine di regolare le attività di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli Idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale”, attività che devono essere svolte secondo le regole di buona tecnica di cui alla norma UNI 11366.

Tutto ciò non trasforma la norma UNI 11366 in una legge, e per di più non è prescritta l’applicazione, ad eccezione delle applicazioni di carattere volontario, al di fuori degli ambiti previsti e citati nel Decreto Sviluppo del 2012, come l’ambito inshore o l’ambito portuale dove operano gli OTS (Operatori Tecnici Subacquei) in servizio locale definiti con il DM 13/01/1979 perché il loro campo operativo si limita all’interno delle aree portuali, o nell’ambito degli OSS (operatore scientifico subacqueo), pescatori, corallari, ecc.

Va inoltre sottolineato che tutte le norme UNI sono protette da diritto d'autore, legge 22 aprile 1941 N. 633 e successivi aggiornamenti; esso prevede il divieto della riproduzione, anche parziale, delle norme e dei prodotti UNI su qualsiasi supporto: cartaceo, elettronico, magnetico ed altri, senza preventiva autorizzazione scritta da parte dell'UNI. Questo rientra nel settore commerciale dell’UNI che da associazione privata gestisce e vende le norme che i suoi soci hanno creato. L’utilizzo di queste norme è condizionato al pagamento di una royalty

A dare una importante aiuto, in questa assenza legislativa, ci ha pensato la Regione Sicilia, che nel mese di aprile 2016 ha approvato la Legge Regionale 07/2016 “Disciplina dei contenuti formativi per l’esercizio delle attività della subacquea industriale”, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale regionale il 29 aprile successivo, della quale, nella riunione del Consiglio dei ministri n. 121 del 20 giugno 2016 si è deliberata la non impugnativa riferita a quei lavoratori che "eseguono, in immersione, attività lavorative subacquee anche in via non esclusiva o in modo non continuativo, operando in acque marittime inshore ed offshore o interne", stabilendo per la prima volta in Italia criteri di formazione precisi e di altissima qualità, previsti nell'articolo 3.2 della legge che specifica che gli interventi " ... devono essere conformi nei contenuti agli standard internazionalmente riconosciuti, con riferimento ai tempi di immersione e di fondo ed alle attività in acqua, dall’International Diving Schools Association (IDSA)..." per le attività fuori dall'ambito portuale, suddivisi in tre livelli di qualificazione": di primo livello (inshore diver) o "sommozzatore", di secondo livello (offshore air diver) detto anche categoria "TOP UP" e di terzo livello (offshore sat diver), detto anche categoria "altofondalista" (saturazione), con la creazione di un repertorio telematico al quale si accede con un'iscrizione, che avviene secondo numerazione progressiva individuale, e il rilascio all'iscritto di una card nominativa, corredata dei dati integrali di iscrizione valida per le attività svolte in ambito inshore, offshore o nelle acquee interne, per le profondità fino ai 30 metri, dai 30 ai 50 metri e oltre i 50 metri secondo il livello di addestramento conseguito; superando così il decreto ministeriale del 13/01/1979, che sancisce l'iscrizione al registro sommozzatori in servizio locale solo per gli operatori che prestano servizio all'interno dei porti, senza un preciso limite di profondità, essendo quest'ultima, nella maggioranza dei casi, circoscritta a pochi metri, inadeguato a definire competenze e sicurezza dei lavoratori stessi, se devono svolgere mansioni di carattere superiore, cioè attività fuori dall'ambito portuale, con una formazione che garantisce un livello "minimo" di competenza affinché possano operare in sicurezza, creando le condizioni mancanti fino ad oggi per garantire sia il datore di lavoro che le istituzioni su quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante il testo unico in materia di sicurezza sul lavoro, ed in particolare gli articoli 18 comma 1 lettera e), 36 comma 1 lettera a), e 37 comma 3.

In un atto ispettivo (n. 4-06112) presentato al Senato della Repubblica il 14 luglio 2016, nella seduta n. 660, il Senatore romano Francesco Aracri sottolinea che "...Attualmente, soltanto i lavoratori iscritti al repertorio telematico gestito dall'Assessorato per il lavoro della Regione Siciliana e in possesso della card del "commercial diver italiano" possono essere considerati idonei per effettuare un tipo di attività fuori dalle aree portuali... ", continua il Senatore nel suo testo "...Non si può inoltre non tenere in considerazione quanto riportato nella legge 21 aprile 2016, n. 7 “Disciplina dei contenuti formativi per l’esercizio delle attività della subacquea industriale” della regione Sicilia" nella quale chiaramente si specifica che "I titoli rilasciati al termine dei percorsi formativi sono soggetti alle procedure e modalità di registrazione e vidimazione previste a livello generale per le attività di formazione professionale ai sensi della vigente disciplina e sono riconoscibili ai sensi della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 sull'intero territorio comunitario...".

L'importanza della norma UNI 11366 e della Legge della Regione Sicilia 07/2016, la cogliamo anche in un passaggio del Disegno di Legge n. 2751 "Disciplina delle attività lavorative subacquee e iperbariche" presentato il 26 Novembre 2014 alla Camera, dall’On. Deborah Bergamini deputato eletto in Emilia Romagna che ha svolto anche il ruolo di Vicepresidente della IX Commissione Parlamentare (TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI), collegata con il Ministero Infrastrutture e trasporti al quale fanno riferimento le Capitanerie di Porto in Italia. "... in ambito offshore questa formazione deve essere organizzata in coerenza con le tre tipologie di standard presenti in ambito internazionale:
1) gli standard formativi stabiliti dall’International Diving Schools Association (IDSA) che rappresenta l’unica associazione didattica nella subacquea industriale a livello internazionale, così come in ambito sportivo abbiamo diverse didattiche PADI, CMAS, SSI e altro. È interessante sottolineare che corsi formativi nazionali, come quelli provenienti dagli Stati Uniti d’America o dal Canada, fanno sempre riferimento alla didattica dell’IDSA che, a livello mondiale, ha elaborato delle regole per la formazione nel settore inshore e offshore in base a una più che quarantennale esperienza, desunta dalle scuole che aderiscono a tale Associazione a livello mondiale;
2) gli standard operativi (dall’International Marine Contractors Association (IMCA), applicabili nel cantiere (in essi rientra anche la citata normativa UNI 11366 sulla sicurezza e tutela della salute nelle attività subacquee ed iperbariche professionali al servizio dell’industria – procedure operative; 3) gli Standard di sicurezza dell’Health and Safety Executive (HSE) quali, per esempio, le norme HSE del Regno Unito.
Solo la corretta applicazione di questi standard può garantire una maggiore spendibilità della qualifica del sommozzatore italiano a livello internazionale, riportando la categoria al livello che le spetta per la storia e per le competenze che la caratterizzano. Lo stesso registro dei sommozzatori deve essere suddiviso in più categorie, in base alla formazione e alle competenze dell’iscritto, così come oggi avviene in tutto il mondo, dove ci sono regole per la sicurezza e per la professionalità di questo settore..."

Passi importanti, realizzati in questi ultimi mesi, che stanno colmando un vuoto legislativo di circa 35 anni in Italia. La creazione del repertorio telematico previsto dalla Legge Regionale 07/2016 e la card del commercial diver Italiano, rilasciata dall'Assessorato Regionale al Lavoro con l'apertura imminente delle prime iscrizioni - manca solo il regolamento su come iscriversi, previsto dall'articolo 5 della legge da emanare entro 90 giorni dalla sua approvazione, del quale si aspetta l'avvio per registrare i primi nominativi, che sono in attesa di iscriversi non solo dalla Sicilia ma anche da altre provincie Italiane, in modo tale che il “tesserino” della Regione Sicilia, per gli iscritti al registro regionale, diventi immediatamente spendibile in ambito internazionale negli impianti offshore di tutto il mondo, facendo diventare la Sicilia punto di riferimento dell'Italia e dell'intero Mediterraneo, in questo strategico e importantissimo settore della subacquea industriale, con un ritorno importantissimo di immagine per questa terra e senza alcun utilizzo di risorse pubbliche.